Funzionamento
Il Consiglio di Amministrazione è
convocato dal Presidente o dall’Amministratore
delegato mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque
giorni o, in caso di urgenza, due giorni prima della data della
riunione. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere
convocato dal Collegio Sindacale ovvero individualmente da ciascun
membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche
per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e siano in grado di
seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di
ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Il Consiglio è validamente costituito con la
presenza di almeno dieci amministratori e delibera
con il voto favorevole di almeno dieci amministratori. In caso di
astensioni, il Consiglio delibera all'unanimità dei votanti,
anche se inferiori a dieci.
Il Consiglio di Amministrazione può validamente
deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove
intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci
effettivi, ovvero intervengano almeno dieci amministratori e la
maggioranza dei sindaci, e gli assenti siano stati preventivamente
informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto
della riunione e abbiano espresso per iscritto il loro consenso
alla trattazione degli stessi.
Gli amministratori e i sindaci ricevono per tempo, di norma
unitamente all’avviso di convocazione delle riunioni, la
documentazione illustrativa delle materie che devono essere
discusse, salvo i casi di urgenza o quando vi sia la necessità
di salvaguardare particolari esigenze di riservatezza. In tale
circostanza è comunque assicurata un’esauriente
trattazione degli argomenti.
Gli amministratori sono periodicamente aggiornati in ordine
all'evoluzione della normativa e ai doveri che li riguardano.
In tema di divieto di non concorrenza è l'assemblea, cui lo statuto demanda la decisione di attivare - in sede di nomina degli amministratori - l'osservanza del divieto ove lo ritenesse opportuno, non si è avvalsa di tale facoltà.
Il calendario delle riunioni nelle quali vengono esaminati i risultati dell’anno o di periodo viene annualmente comunicato alla Borsa Italiana di norma entro il mese di dicembre per il successivo esercizio, e pubblicato sul sito Internet della società.